Il 27 giugno 2022 è stato approvato il Decreto Legislativo 104 in attuazione della Direttiva 2019/1152/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Il provvedimento entra in vigore in Italia il 13/08/2022 (GU Serie Generale n.176 del 29-07-2022)
La Direttiva 2019/1152/UE non è invece ancora stata recepita in Legislazione francese.
Cosa prevede la Direttiva per i distacchi all’estero?
Dovrà essere consegnata al lavoratore una lettera d’incarico che comprende una serie di informazioni che permettano al dipendente di individuare prima della partenza le norme di Legge del Paese ospitante (Codice del Lavoro e Convenzioni Collettive di riferimento), retribuzioni orarie, durata legale oraria di lavoro, pagamento degli straordinari, periodi di riposo, condizioni lavorative
DISTACCHI UE/EXTRA UE per prestazioni di servizi (es. installazione, servizi post vendita, montaggio, ecc.) | DISTACCHI UE/EXTRA UE quando non c’è un contratto con il cliente (es. fiere, visite commerciali, meeting, ecc.) | |
In quali casi | Anche per un solo giorno | Durata superiore a quattro settimane consecutive |
Destinazione e durata | SI | SI |
Indennità specifiche (es. trasferta) e rimborso spese | SI | NO ma può essere richiesto dalle norme dello stato ospitante |
Ulteriori emolumenti inerenti agli incarichi in trasferta | SI | SI |
Retribuzione alla quale il dipendente ha diritto in base alle norme dello stato ospitante | SI | NO ma può essere richiesto dalle norme dello stato ospitante |
Valuta pagamento retribuzione | SI | SI |
Indirizzo del sito internet istituzionale dello stato ospitante dedicato al distacco | SI | NO |
Condizioni di rimpatrio se previsto | SI | SI |
Lingua | Lo stato ospitante potrebbe prevedere la traduzione (anche certificata) nella lingua locale | |
Ulteriori informazioni | Potrebbero essere richieste dalla normativa dello stato ospitante |
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